Art. 3.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri, i criteri e le modalità del riconoscimento e della concessione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 1 e 2.